Affrontare una separazione o un divorzio è sempre un momento molto delicato nella vita di una persona ed è per questo che è necessario conoscere quali siano i passaggi necessari per procedere con questa tipologia di pratica.
Dal 01.03.2023 è entrata in vigore la Riforma Cartabia ed è cambiato il modo di affrontare separazione e divorzio.
L'obiettivo della riforma Cartabia è quello di semplificare e velocizzare le procedure.
I passaggi da seguire per una separazione e/o divorzio, (sia in caso di accordo tra i coniugi, sia in caso di conflitto) sono i seguenti:
1) UNIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Una delle novità principali della Riforma Cartabia è la possibilità di chiedere separazione e divorzio con la presentazione dello stesso ricorso.
Non è più necessario, pertanto, iniziare due procedimenti separati: si può presentare un unico atto con due domande (separazione e divorzio). Le due domande, naturalmente, verranno valutate in momenti distinti ma all'interno dello stesso procedimento.
La presentazione della domanda univoca di separazione e divorzio è possibile solo se i presupposti per entrambe le domande sono già presenti (ad esempio quando sono già trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale per poter divorziare).
2) LA PROCEDURA CONSENSUALE (QUANDO TRA I CONIUGI C'E' ACCORDO SULLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE)
Se i coniugi sono d'accordo su tutti gli aspetti (esempio figli, casa coniugale, mantenimento) la strada più rapida è la procedura consensuale, che può avvenire in tre modi diversi:
a) Ricorso congiunto in Tribunale
I coniugi presentano insieme un unico ricorso con l'assistenza di un legale. Nel ricorso vengono indicate le condizioni di separazione/divorzio. Il Giudice omologa l'accordo se non lede i diritti dei figli o di uno dei coniugi;
b) Accordo davanti all'avvocato (negoziazione assistita)
E' possibile evitare di presentare il ricorso in Tribunale con l'ausilio di almeno un avvocato per parte per la definizione di un accordo tra i coniugi.
L'accordo, poi, deve essere trasmesso Procuratore della Repubblica per l'autorizzazione e se vi sono figli minori serve l'autorizzazione del PM.
c) Accordo in Comune (solo senza figli minori o disabili)
Solo se i coniugi non hanno figli minori o economicamente non autosufficienti possono rivolgersi al Comune presentando una dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile;
3) LA PROCEDURA CONTENZIOSA (QUANDO NON VI E' ACCORDO DEI CONIUGI)
Quando non c'è accordo tra i coniugi in merito alle condizioni di separazione/divorzio, uno dei coniugi può presentare ricorso unilaterale per la separazione o il divorzio.
Il procedimento ha i seguenti passati:
a) Deposito del ricorso in Tribunale (anche con la presentazione di entrambe le domande di separazione e divorzio);
b) Il Presidente del Tribunale fissa la data di udienza;
c) Eventuale costituzione in giudizio dell'altro coniuge e successive memorie ex art 473 bis c.p.c.;
c) All'udienza viene tentata una conciliazione tra le parti;
d) Il Giudice emette i provvedimenti temporanei e urgenti relativi ai coniugi e figli;
e) Alla fine del giudizio, dopo l'eventuale fase istruttoria, viene emessa sentenza di separazione (e successivamente quella di divorzio se richiesta);
4) TERMINI PER DIVORZIARE
I termini per poter divorziare variano a seconda della procedura con cui si è richiesta la separazione (contenziosa o non contenziosa):
6 mesi se la separazione è stata consensuale;
12 mesi se la separazione è stata giudiziale (contenziosa)
CONCLUSIONI
Le pratiche di separazione e divorzio, soprattutto laddove vi siano figli minori, riguardando procedimenti estremamente importanti e delicati, devono essere affrontate con l'assistenza legale di un avvocato specializzato e competente nella materia. L'avvocato, infatti, con la sua professionalità e competenza deve essere in grado di applicare le norme e la relativa giurisprudenza al caso specifico.
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